La condanna americana vista dall'Italia
Un patteggiamento in Florida non è una sentenza italiana. Può diventare rilevante in Italia solo attraverso una procedura precisa, che scatta di rado. Ma «non risulta dal casellario» e «non esiste» sono due cose diverse, e la differenza conta quando firmi un'autocertificazione.
In breve
- Una condanna americana non ha effetti automatici in Italia. Può averne solo se «riconosciuta» dalla corte d'appello, per gli effetti tassativi elencati dall'art. 12 del codice penale.
- Il riconoscimento parte dal Ministero della Giustizia, quando riceve la sentenza; per un cittadino italiano condannato negli Stati Uniti accade di rado, e quasi solo per reati gravi.
- Nel casellario giudiziale la sentenza straniera si iscrive solo se riconosciuta. Fino ad allora il certificato è pulito.
- Lo scambio europeo dei casellari (ECRIS) riguarda le condanne pronunciate negli Stati membri: quelle americane non ci sono.
- Le autocertificazioni per concorsi e licenze chiedono spesso le condanne riportate «anche all'estero»: la domanda va letta, e la risposta falsa è un reato.
Il principio: nessun effetto automatico
Le sentenze penali straniere non producono effetti in Italia per il solo fatto di esistere. Il codice penale elenca i casi in cui possono essere riconosciute:
Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento: 1° per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere; 2° quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria; 3° quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali; 4° quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.
Art. 12, primo comma, c.p.
Quattro effetti, tassativi. Non esiste un riconoscimento «generale» per cui la condanna americana diventa una condanna italiana. Serve, inoltre, che tra i due Stati esista un trattato di estradizione (art. 12, secondo comma), e tra Italia e Stati Uniti esiste dal 1983.
Come funziona il procedimento
Il codice di procedura penale affida l'iniziativa al Ministero della Giustizia: «quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani […] trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello […] una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana» (art. 730, comma 1, c.p.p.). Il procuratore generale, se ritiene che vi siano i presupposti per uno degli effetti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 12, chiede il riconoscimento alla corte d'appello (art. 730, comma 2), che decide con le garanzie del contraddittorio; il riconoscimento è escluso, tra l'altro, se la sentenza è stata pronunciata da un giudice non indipendente, se contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, o se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana (art. 733 c.p.p.).
Il presupposto pratico è che il Ministero «riceva» la sentenza. Gli Stati Uniti non trasmettono sistematicamente all'Italia le condanne dei cittadini italiani; la trasmissione avviene in casi particolari, tipicamente attraverso i canali della cooperazione giudiziaria, per reati gravi, o quando l'Italia stessa la richiede in un procedimento italiano. Per l'italiano condannato negli Stati Uniti per guida in stato di ebbrezza, per una rissa, per una detenzione di stupefacenti, e poi espulso, il procedimento di riconoscimento, di regola, non viene mai avviato.
Il casellario
Nel casellario giudiziale si iscrivono «i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale» (DPR 313/2002, art. 3, comma 1, lettera a). Fino al riconoscimento, quindi, la condanna americana non compare nel certificato del casellario né in quello dei carichi pendenti. Il certificato che un datore di lavoro, un ordine professionale o un ufficio pubblico chiede è pulito.
Lo scambio europeo delle informazioni sui casellari (ECRIS) collega i casellari degli Stati membri dell'Unione e riguarda le condanne pronunciate in quegli Stati; una condanna degli Stati Uniti non vi entra, salvo che sia stata riconosciuta in Italia e quindi iscritta nel casellario italiano.
Le autocertificazioni
È qui che «non risulta» e «non esiste» si separano. Molti moduli, per concorsi pubblici, iscrizioni ad albi, licenze, incarichi, chiedono al candidato di dichiarare «di non aver riportato condanne penali», e alcuni specificano «anche all'estero» o chiedono di dichiarare «eventuali condanne riportate in Stati esteri». Una dichiarazione falsa in un'autocertificazione è un reato (art. 76 DPR 445/2000; art. 483 c.p.) e comporta la decadenza dal beneficio ottenuto (art. 75). La condanna americana non riconosciuta non è nel casellario, ma è una condanna che hai riportato: se il modulo la chiede, va dichiarata, e la valutazione dei suoi effetti sull'ammissione spetta all'amministrazione, che non è vincolata dal riconoscimento. Se il modulo chiede soltanto ciò che risulta dal casellario, la risposta è quella del casellario. Leggere la domanda è tutto.
Lo stesso vale per il porto d'armi, per le licenze di polizia e per i requisiti di onorabilità: la questura e le altre autorità possono tenere conto di fatti noti, anche esteri, nella valutazione discrezionale, quando ne vengono a conoscenza; ma non ne vengono a conoscenza attraverso un canale automatico.
La condanna e il futuro americano
Se il problema è tornare negli Stati Uniti, la condanna americana pesa lì, non qui: è un motivo di inammissibilità secondo le regole di § 212(a)(2), da valutare con la sua esatta qualificazione (reato di turpitudine morale, stupefacenti, aggravated felony), e in certi casi un motivo di divieto permanente (Quanto dura il divieto). Talvolta la condanna può essere annullata o modificata nello Stato in cui è stata pronunciata, con effetti sull'espulsione: la pagina La condanna che ha causato l'espulsione spiega quando e come. Nessun provvedimento italiano, compresa una riabilitazione, ha effetto su quella valutazione.
Fonti
Art. 12 c.p.; artt. 730, 731, 733 c.p.p.; DPR 14 novembre 2002, n. 313, art. 3; DPR 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 75-76; art. 483 c.p.; trattato di estradizione Italia–Stati Uniti del 13 ottobre 1983 (L. 26 maggio 1984, n. 225); decisione quadro 2009/315/GAI e d.lgs. 12 maggio 2016, n. 74 (ECRIS). Testi letti su normattiva.it alla data di verifica.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La rete consolare italiana negli Stati Uniti — l'elenco delle sedi e delle circoscrizioni è sul sito dell'Ambasciata d'Italia a Washington (ambwashingtondc.esteri.it) e su esteri.it. Il consolato competente è quello del luogo in cui la persona si trova o è detenuta.
- ICE Online Detainee Locator System — locator.ice.gov: per trovare una persona in detenzione amministrativa.
- EOIR, la corte dell'immigrazione — stato del caso su acis.eoir.justice.gov o al numero 1-800-898-7180; l'elenco ufficiale dei patrocinatori gratuiti (List of Pro Bono Legal Service Providers) è su justice.gov/eoir.
- Gli ordini degli avvocati statali — ogni Stato ha un registro pubblico in cui verificare se una persona è davvero un avvocato abilitato.
La pagina Dove chiedere aiuto raccoglie tutti i canali ufficiali, con le avvertenze sulle truffe.